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L’Inps è tenuta, per obbligo di legge, alla verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazioni pensionistiche, ivi inclusi i redditi rilevanti prodotti all’estero (art.13, Legge 412/1991).
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I redditi prodotti all'estero devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalle competenti autorità estere (art.49, Legge 289/2002). Tali redditi, rilevanti per l’accertamento dei requisiti reddituali previsti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche, sono valutati dall’Ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni nazionali.

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I redditi devono essere dichiarati riferendosi alle seguenti tipologie:
- I redditi previdenziali italiani ed esteri;
- redditi da lavoro;
- redditi immobiliari (con esclusione della prima casa di    abitazione);
- redditi di capitali e di partecipazione;
- redditi relativi ad arretrati riferiti ad anni precedenti;
- rendite vitalizie o a tempo determinato;
- redditi a carattere assistenziale.
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Tenuto conto di quanto disposto dagli articoli di legge che impongono all’INPS di procedere alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati, incidenti sulle prestazioni pensionistiche, ogni anno viene disposto l’accertamento dei redditi, relativi all’anno precedente, dei pensionati residenti all’estero.